Cibo e bevande non sono “cure mediche”. «La legge tutela l’esistenza in vita»
Intervista al professor Mauro Ronco
Per gentile concessione di don Enzo Gabrieli, direttore del periodico Parola di Vita, settimanale dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, riprendiamo un’intervista (uscita nel n° 13 di giovedì 31 luglio) sul “caso Englaro”, che chiarisce e inquadra i termini giuridici del problema.di Filippo Salatino
Sono ormai numerosi e prestigiosi i giuristi – compresi ex-appartenenti alla Corte Costituzionale – che sono intervenuti sul “caso Eluana Englaro” con documenti che contestano il decreto della Corte d’Appello e spiegano, sulla base del codice vigente, che le conclusioni del provvedimento avrebbero dovuto risultare “ben diverse”.
Uno di tali articolati documenti è stato redatto da docenti di diritto, fra cui Mauro Ronco, ordinario di Diritto Penale all’Università di Padova, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino, autore di numerosi testi giuridici, dirigente dell’Associazione “Alleanza Cattolica”.
Professor Ronco è corretto dire che, in assenza di normativa in materia, i giudici della Cassazione hanno ritenuto di interpretare la Costituzione, forzando ciò che essa stabilisce per cui non si possono violare i diritti imposti dal rispetto della persona?Abbiamo ritenuto necessario esprimere la nostra preoccupazione circa alcuni orientamenti desumibili dalle recenti sentenze adottate in sede civile da Corte di Cassazione e Corte d’Appello di Milano che appaiono in contrasto con alcuni principi fondamentali del diritto vigente e in mancanza di un intervento del legislatore.
Anche in considerazione dei rischi, diretti e indiretti, che tali mutamenti possono rappresentare in rapporto alla tutela dei diritti fondamentali incondizionatamente spettanti, quale fondamento del principio di uguaglianza, a tutti gli individui umani sulla base esclusiva della loro esistenza in vita.
E da cosa nasce tale preoccupazione?Secondo le argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello quale giudice di rinvio, una volta che sia riferibile per via indiziaria a un soggetto ritenuto irreversibilmente incosciente, il desiderio di non vivere tale situazione di grave precarietà esistenziale, l’omissione, da parte di persone tenute alla tutela, dell’ulteriore som¬ministrazione di idratazione e alimentazione, che provoca la morte del soggetto, sarebbe qualificabile come conforme al diritto.
Ma idratazione e alimentazione, fattori necessari al perdurare in vita di ogni individuo, ancorché sano, non posseggono alcun significato inteso al contrasto di uno stato patologico; non possono, pertanto, costituire, anche quando realizzati attraverso modalità mediche, un trattamento terapeutico e, segnatamente, un trattamento sproporzionato, come tale non dovuto.
Che cibo e bevande non sono cure lo si desume da ragione e semplice buon senso. Non a caso, salvo che il corpo non sia ormai in grado di assimilarle, vanno assicurate anche nell’ambito di cure palliative cui ha diritto – pure se ricoverato in hospice – il malato terminale.
Tutto ciò rende tra l’altro palese che quanto viene in gioco nel momento in cui si chieda di interrompere l’idratazione e l’alimentazione in rapporto ai contesti in esame non è un giudizio riferito a tali interventi ma inevitabilmente alla condizione esistenziale di stato vegetativo.
In pratica si teme sia un “cavallo di Troia” per legalizzare l’eutanasia?Dal punto di vista medico non regge la reversibilità o meno del coma; terreno sul quale debbono essere i medici e non i giudici ad intervenire ma sul quale l’esperienza insegna che la sola morte corticale – peraltro non irreversibile – non costituisce parametro sufficiente per accertare la cessazione della vita.
Per l’ordinamento giuridico sono morti gli individui con cessazione di tutte le funzioni cerebrali, elemento che in questo caso non ricorre. Nel caso in oggetto non ci troviamo nemmeno di fronte all’ipotesi di omicidio del consenziente, reato che per altro dimostra in ogni caso l’indisponibilità del diritto alla vita e l’illiceità dell’uccisione anche di persona che chieda o abbia chiesto la morte.
È la giurisprudenza della Suprema Corte a stabilire che, per l’applicazione della norma più favorevole dell’articolo 579 codice penale (omicidio del consenziente), il consenso della vittima deve essere esplicito e non equivoco e deve perdurare fino al momento in cui il colpevole commette il fatto, mentre, nel caso di specie, è stato ricostruito un (presunto) consenso della vittima di molti anni fa.
(RC n. 38 - Ottobre 2008)